Il Patrimonio documentario
Atti del Presidente
Atti del Presidente
L'art. 87 della Costituzione contiene un elenco dei poteri del Presidente della Repubblica e, insieme ad altre disposizioni costituzionali, degli atti che ne costituiscono l'esercizio. Secondo l'art. 89, tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. L'istituto della controfirma ministeriale va coordinato peraltro con la previsione di poteri propri della posizione costituzionale del Presidente della Repubblica.
La dottrina costituzionalistica ha operato pertanto una distinzione degli atti del Presidente della Repubblica, individuandone tre tipologie:
- Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali. Sono gli atti ritenuti di prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica, e tra questi, il rinvio delle leggi approvate dalle Camere, i messaggi al Parlamento, la nomina dei Senatori a vita e di cinque giudici della Corte costituzionale, nonché, a seguito della sentenza 200/2006 della Corte costituzionale, la concessione della grazia.
- Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi. Sono gli atti formalmente emanati dal Presidente, ma rientranti nelle prerogative del potere esecutivo, come l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge e dei regolamenti statali governativi.
- Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi, perché essi richiedono il concorso delle volontà del Presidente della Repubblica e del Governo, come i decreti di scioglimento delle Camere e di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica, in veste di organo costituzionale, partecipa, con poteri di controllo e di garanzia, nell'esercizio degli altri poteri dello Stato.
In relazione alla funzione legislativa, il Presidente nomina fino a cinque Senatori a vita (art. 59); invia messaggi alle Camere (art. 87), le convoca in via straordinaria (art. 62), può scioglierle, salvo che negli ultimi sei mesi di mandato, a meno che il c.d. coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art. 88); indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere (art. 87); promulga le leggi (art.73); rinvia alle Camere con messaggio motivato le leggi prima della promulgazione (art.74); indice i referendum (art.87).
In relazione al potere esecutivo e alla funzione di indirizzo politico, il Presidente nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri (art.92); accoglie il giuramento del Governo e le eventuali dimissioni (art.93); nomina alcuni funzionari dello Stato nei casi previsti dalla legge (art.87); autorizza la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87); emana i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti statali governativi (art.87).
In relazione all'esercizio della giurisdizione, concede la grazia e commuta le pene (art. 87).