Il Portale storico della Presidenza della Repubblica

Pubblicato il 2 giugno 2018, il Portale storico della Presidenza della Repubblica rende progressivamente disponibile il patrimonio conservato dall'Archivio storico.
Archivi, documenti, fotografie, dati, percorsi tematici e risorse digitali trasmettono la memoria dei Capi dello Stato dell'Italia repubblicana; testimoniano in modo straordinariamente capillare le attività, gli interventi e i discorsi dei Presidenti della Repubblica nello svolgimento delle funzioni che la Costituzione assegna loro; testimoniano le attività dell'Amministrazione e dei suoi protagonisti, che operano a supporto della figura presidenziale; rappresentano il Paese che ne costituisce lo sfondo; raccontano le vicende del Palazzo del Quirinale, ieri palazzo dei papi e dei re, oggi sede della massima carica dello Stato repubblicano.

I numeri del Portale: 70.780 eventi, tra udienze, impegni pubblici e privati dei Presidenti; 1.729 visite in Italia e 570 viaggi all'estero; 16.269 pagine di diario digitalizzate; 440.016 immagini; 25.111 immagini che documentano la storia d'Italia dalla Monarchia alla Repubblica; 10.445 audiovisivi; 16.918 complessi archivistici; 6.865 discorsi e interventi; 5.325 atti firmati; 55.759 Provvedimenti di grazia; 542 comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1945 al 1950;11.835 comunicati delle presidenze Ciampi e Napolitano; 168.952 comunicati di cui 28.360 indicizzati dalle presidenze Gronchi a Scalfaro; oltre 500 volumi in Materiali e pubblicazioni per un totale di 50.000 pagine in formato digitale; 75 soggetti produttori e 516 strutture organizzative; 131 biografie di consiglieri e consulenti; 1.665.718 triple caricate sull'Endpoint (aggiornamento del 29 novembre 2024)

Atti del Presidente

L'art. 87 della Costituzione contiene un elenco dei poteri del Presidente della Repubblica e, insieme ad altre disposizioni costituzionali, degli atti che ne costituiscono l'esercizio. Secondo l'art. 89, tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. L'istituto della controfirma ministeriale va coordinato peraltro con la previsione di poteri propri della posizione costituzionale del Presidente della Repubblica.
La dottrina costituzionalistica ha operato pertanto una distinzione degli atti del Presidente della Repubblica, individuandone tre tipologie:
- Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali. Sono gli atti ritenuti di prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica, e tra questi, il rinvio delle leggi approvate dalle Camere, i messaggi al Parlamento, la nomina dei Senatori a vita e di cinque giudici della Corte costituzionale, nonché, a seguito della sentenza 200/2006 della Corte costituzionale, la concessione della grazia.
- Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi. Sono gli atti formalmente emanati dal Presidente, ma rientranti nelle prerogative del potere esecutivo, come l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge e dei regolamenti statali governativi.
- Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi, perché essi richiedono il concorso delle volontà del Presidente della Repubblica e del Governo, come i decreti di scioglimento delle Camere e di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica, in veste di organo costituzionale, partecipa, con poteri di controllo e di garanzia, nell'esercizio degli altri poteri dello Stato. 
In relazione alla funzione legislativa, il Presidente nomina fino a cinque Senatori a vita (art. 59); invia messaggi alle Camere (art. 87), le convoca in via straordinaria (art. 62), può scioglierle, salvo che negli ultimi sei mesi di mandato, a meno che il c.d. coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art. 88); indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere (art. 87); promulga le leggi (art.73); rinvia alle Camere con messaggio motivato le leggi prima della promulgazione (art.74); indice i referendum (art.87).
In relazione al potere esecutivo e alla funzione di indirizzo politico, il Presidente nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri (art.92); accoglie il giuramento del Governo e le eventuali dimissioni (art.93); nomina alcuni funzionari dello Stato nei casi previsti dalla legge (art.87); autorizza la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87); emana i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti statali governativi (art.87).
In relazione all'esercizio della giurisdizione, concede la grazia e commuta le pene (art. 87).

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