Potere di grazia
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L'art. 87 della Costituzione, comma 11, attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere grazia e commutare le pene con proprio decreto.
In ragione di tale fondamento, il Capo dello Stato - rappresentante dell'unità nazionale - è il titolare sostanziale del potere di grazia. Il Ministro della Giustizia detiene la competenza a svolgere la fase istruttoria del procedimento.
busta numero: 44 BIS
organo giudicante: Tribunale di Roma
tipo di reato: introduzione nello Stato, con finalità di terrorismo, di congegni esplodenti
condono/riduzione: condono, purchè si allontani dal territorio dello Stato e non vi faccia più ritorno
busta numero: 47
organo giudicante: Corte di Assise di Appello di Roma
tipo di reato: associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e banda armata
condono/riduzione: condono della pena accessoria
busta numero: 47
organo giudicante: Corte di Assise di Appello di Roma
tipo di reato: associazione sovversiva, sequestro di persona a scopo di terrorismo ed altro
condono/riduzione: condono della residua pena detentiva e di quella accessoria
