Potere di grazia
L'art. 87 della Costituzione, comma 11, attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere grazia e commutare le pene con proprio decreto.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ha individuato la finalità del potere di clemenza individuale nella salvaguardia di straordinarie esigenze di natura umanitaria, non altrimenti tutelabili attraverso gli ordinari istituti di diritto penale, sostanziale e processuale, e penitenziario.
In ragione di tale fondamento, il Capo dello Stato - rappresentante dell'unità nazionale - è il titolare sostanziale del potere di grazia. Il Ministro della Giustizia detiene la competenza a svolgere la fase istruttoria del procedimento.
Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall'art. 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al Ministro della Giustizia. è sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Il presidente del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario può proporre, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.
Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto - anche presso il domicilio - ovvero affidato in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza. A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l'altro, alla posizione giuridica del condannato, all'intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari .... Acquisiti i pareri, il Ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell'istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio "avviso", favorevole o contrario alla concessione del beneficio. Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato compete la decisione finale. L'art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l'istruttoria.
Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l'esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato.
Capi di Stato | numero |
---|---|
Einaudi | 15.578 |
Gronchi | 7.423 |
Segni/Merzagora | 926 |
Saragat | 2.925 |
Leone | 7.498 |
Pertini | 6.095 |
Cossiga | 1.395 |
Scalfaro | 339 |
Ciampi | 114 |
Napolitano | 23 |
Mattarella | 20 |
Provvedimenti di clemenza individuale adottati dai Capi dello Stato fino al 29 febbraio 2020 |
Prospetto analitico dei singoli provvedimenti di clemenza individuale adottati dai Capi dello Stato
- Tutti
- Einaudi
- Gronchi
- Segni
- Saragat
- Leone
- Pertini
- Cossiga
- Scalfaro
- Ciampi
- Napolitano
Numero progressivo | Presidente della Repubblica | Busta | Numero decreto | Numero originale | Data | Sesso | Condono riduzione | Organo giudicante | Data della sentenza | Tipo di reato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero progressivo | Presidente della Repubblica | Busta | Numero decreto | Numero originale | Data | Sesso | Condono riduzione | Organo giudicante | Data della sentenza | Tipo di reato |
L'Ufficio per gli Affari dell'Amministrazione della Giustizia è competente per il Comparto Grazie
All'Ufficio per gli Affari dell'Amministrazione della Giustizia, istituito con decreto del 31 maggio 2006 (art. 10 - bis D.P. 26 luglio 2005, n. 60/N introdotto dal D.P. 1/N del 2006, ora art. 13 D.P. 18 aprile 2013, n. 107/N), è affidato il compito di curare i rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura e di trattare le pratiche relative all'amministrazione della giustizia e alla concessione delle grazie nonché, infine, di svolgere attività istruttoria - in collegamento con l'Ufficio per gli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali della Presidenza - sui disegni di legge da autorizzare, sulle leggi da promulgare e sui decreti da emanare in materia di giustizia.
I dati pubblicati sul Portale storico, desunti dai singoli provvedimenti conservati presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, tracciano lo svolgimento della procedura di clemenza, dal momento del suo avvio (la presentazione della domanda) alla fase conclusiva della decisione finale del Capo dello Stato.
Consulta i dati numerici e statistici degli atti collettivi di clemenza concessi dai Capi dello Stato dal 1948 al dicembre 2015.
Consulta i provvedimenti di clemenza individuale e le pratiche di grazia del Presidente Mattarella al 29 febbraio 2020.