Precisazione della Presidenza della Repubblica sul caso Sofri
COMUNICATO
Con riferimento ad alcune dichiarazioni dell'Onorevole
Marco Pannella sul caso Sofri, negli ambienti del Quirinale si precisa quanto
segue:
1) Gli Uffici del Quirinale non hanno mai sostenuto che,
ai fini della concessione della grazia, sia indispensabile la domanda del
soggetto interessato o degli altri soggetti abilitati: infatti, l'art. 681,
comma quarto, del C.P.P. prevede espressamente che la grazia può essere
concessa anche in assenza di domanda o di proposta (dell'ufficio del magistrato
di sorveglianza);
2) altrettanto esplicitamente l'art. 89, primo comma, della
Costituzione stabilisce che "nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido, se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità": pertanto, in mancanza del consenso del Ministro della
Giustizia a voler controfirmare l'eventuale decreto presidenziale di concessione
della grazia, non è costituzionalmente possibile emanare il suddetto decreto
presidenziale, in quanto sarebbe "non valido". Ciò è attestato dalla
prassi costituzionale in materia;
3) il Presidente Ciampi tiene a confermare anche in questa
occasione la sua piena fiducia al Segretario generale del Quirinale, Gaetano
Gifuni.
Roma, 20 agosto 2003
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Con riferimento ad alcune dichiarazioni dell'Onorevole
Marco Pannella sul caso Sofri, negli ambienti del Quirinale si precisa quanto
segue:
1) Gli Uffici del Quirinale non hanno mai sostenuto che,
ai fini della concessione della grazia, sia indispensabile la domanda del
soggetto interessato o degli altri soggetti abilitati: infatti, l'art. 681,
comma quarto, del C.P.P. prevede espressamente che la grazia può essere
concessa anche in assenza di domanda o di proposta (dell'ufficio del magistrato
di sorveglianza);
2) altrettanto esplicitamente l'art. 89, primo comma, della
Costituzione stabilisce che "nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido, se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità": pertanto, in mancanza del consenso del Ministro della
Giustizia a voler controfirmare l'eventuale decreto presidenziale di concessione
della grazia, non è costituzionalmente possibile emanare il suddetto decreto
presidenziale, in quanto sarebbe "non valido". Ciò è attestato dalla
prassi costituzionale in materia;
3) il Presidente Ciampi tiene a confermare anche in questa
occasione la sua piena fiducia al Segretario generale del Quirinale, Gaetano
Gifuni.
Roma, 20 agosto 2003
