Il Portale storico della Presidenza della Repubblica

Pubblicato il 2 giugno 2018, il Portale storico della Presidenza della Repubblica rende progressivamente disponibile il patrimonio conservato dall'Archivio storico.
Archivi, documenti, fotografie, dati, percorsi tematici e risorse digitali trasmettono la memoria dei Capi dello Stato dell'Italia repubblicana; testimoniano in modo straordinariamente capillare le attività, gli interventi e i discorsi dei Presidenti della Repubblica nello svolgimento delle funzioni che la Costituzione assegna loro; testimoniano le attività dell'Amministrazione e dei suoi protagonisti, che operano a supporto della figura presidenziale; rappresentano il Paese che ne costituisce lo sfondo; raccontano le vicende del Palazzo del Quirinale, ieri palazzo dei papi e dei re, oggi sede della massima carica dello Stato repubblicano.

I numeri del Portale: 70.780 eventi, tra udienze, impegni pubblici e privati dei Presidenti; 1.729 visite in Italia e 570 viaggi all'estero; 16.269 pagine di diario digitalizzate; 440.500 immagini; 25.111 immagini che documentano la storia d'Italia dalla Monarchia alla Repubblica; 10.787 audiovisivi; 16.918 complessi archivistici; 6.865 discorsi e interventi; 5.325 atti firmati; 55.759 Provvedimenti di grazia; 542 comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1945 al 1950; 71.236 comunicati delle presidenze Ciampi e Napolitano; 247.379 pagine di comunicati di cui 28.360 indicizzati dalle presidenze Gronchi a Scalfaro; 589 volumi in Materiali e pubblicazioni per un totale di 80.000 pagine in formato digitale; 75 soggetti produttori e 516 strutture organizzative; 131 biografie di consiglieri e consulenti; 1.665.718 triple caricate sull'Endpoint (aggiornamento del 25 settembre 2026)

 

sabato
15 giugno 2002

Il Presidente Ciampi ha promulgato la legge di conversione del decreto legge 15 aprile 2002, n.63, e, contestualmente, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri On. Berlusconi

COMUNICATO
L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica rende noto
che il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha oggi
promulgato la legge di conversione del decreto legge 15 aprile
2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e
finanziamento delle infrastrutture. Il Presidente Ciampi,
contestualmente, ha inviato al Presidente del Consiglio dei
Ministri, On. Dott. Silvio Berlusconi, la seguente lettera:
"Caro Presidente,
"Nell'informarLa che ho provveduto, in data odierna, a
promulgare la legge di conversione del decreto legge n. 63 del
2002, ritengo opportuno rappresentarLe alcune considerazioni in
merito a profili che emergono dalle disposizioni approvate.
 "Ho preso atto, innanzitutto, delle modifiche che nel
corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state apportate al
provvedimento, in modo specifico agli articoli 7 e 8, che
riguardano l'istituzione delle due società "Patrimonio dello
Stato S.p.A." e "Infrastrutture S.p.A.".
 "E' importante la previsione che il conto consuntivo,
economico e patrimoniale della Patrimonio dello Stato S.p.A. venga
allegato al Rendiconto generale dello Stato e che un ulteriore
allegato a detto rendiconto esponga "il conto consolidato della
gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio
dello Stato S.p.A."; in tal modo la Corte dei conti, in sede di
parificazione del Rendiconto generale dello Stato, potrà
riferire al Parlamento anche sulla gestione della Patrimonio
S.p.A.
 "Altrettanto importante è l'aver precisato che la
valorizzazione, la gestione e l'eventuale alienazione del
patrimonio dello Stato debba avvenire "nel rispetto dei requisiti e
delle finalità propri dei beni pubblici" e che la
definizione degli indirizzi strategici della società
Patrimonio S.p.A. sia disposta dal Ministro dell'economia e delle
finanze "previa definizione da parte del CIPE delle direttive di
massima".
 "La deliberazione dei criteri di massima da parte del CIPE
sarà la sede per la ponderazione di tutti gli interessi
coinvolti dall'attività di gestione dei beni del patrimonio
dello Stato, in modo da assicurare che la valorizzazione del
patrimonio stesso (affidata alla Patrimonio S.p.A.) sia coerente
non solo con principi di economicità e di redditività
ma anche con il rigoroso rispetto dei "valori" che attengono alle
"finalità proprie dei beni pubblici", intese alla luce dei
principi costituzionali che riguardano la tutela dei predetti beni
e, in primo luogo, di quelli culturali ed ambientali, che
costituiscono identità e patrimonio comune di tutto il
Paese.
"A quest'ultimo proposito, auspico che il Governo traduca
tempestivamente in disposizioni operative - anche attraverso gli
strumenti di indirizzo, coordinamento e di direttiva che
l'ordinamento attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri
- le esigenze che stanno alla base dell'ordine del giorno, accolto
dal Governo, presentato in Senato dal relatore Senatore Vizzini,
con il quale si impegna l'Esecutivo ad assicurare particolari
garanzie per la gestione di tutti i beni di interesse culturale e
ambientale, nonché il pieno coinvolgimento del Ministro per
i beni e le attività culturali e del Ministro dell'ambiente
e tutela del territorio nelle relative procedure.
"Per quanto riguarda, poi, la società "Infrastrutture"
dovrebbe essere oggetto di puntualizzazione che i beni patrimoniali
che ad essa possono essere trasferiti, e che la società
può adibire a garanzia dell'emissione di titoli di debito
per i finanziamenti di propria competenza, non possono che essere
beni "alienabili", affinché la garanzia sia effettiva. Il
che porta implicitamente ad escludere tutti i principali beni
pubblici, dei quali appare necessario preservare
l'indisponibilità.
 "Segnalo, infine, la contraddizione contenuta nell'art. 7,
comma 10, del decreto, dove si prevede che il trasferimento dei
beni alla Patrimonio S.p.A. possa essere disposto "per gli effetti
di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 410/2001" (il che
comporterebbe l'automatico passaggio dei beni al patrimonio
disponibile, con conseguente alienabilità) e,
contestualmente, si stabilisce che il passaggio dei beni alla
società non modifica il regime giuridico dei beni demaniali
trasferiti, previsto dal codice civile, che ne sancisce invece
l'inalienabilità: al riguardo appare necessario un
intervento correttivo in via normativa.
"Con viva cordialità".
Roma, 15 giugno 2002
leggi tutto